È importante puntualizzare che la normativa non prevede un monte orario annuo o triennale di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
Infatti, se da una parte la legge 107/2015 ha introdotto l’obbligatorietà della formazione, permanente e strutturale, per tutti i docenti di ruolo, dall’altra il comma 124 dell’art.1 della legge 107/2015 ha disposto che le attività di formazione saranno definite dalle singole istituzioni e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Bisogna dire che al momento la formazione dei docenti resta legata e vincolata normativamente all’art. 66 del Ccnl scuola 2006/2009, per cui solo se il Collegio dei docenti decidesse di deliberare un’attività di formazione, questa prendere il carattere di obbligatorietà.
Inoltre il Miur, attraverso la nota ministeriale n. 2915 del settembre 2016 del Capo Dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, fornisce le prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico.
Nella suddetta nota è riportato che le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.
Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.
In buona sostanza è chiaro che non esistono le 120 ore nel triennio da svolgere obbligatoriamente e che le scelte della formazione obbligatoria spettano alla decisione del Collegio dei docenti.